NIS2 e gruppi societari: la nozione di “collegamento” e di impresa “associata”

Diretta nis2 e gruppi societari
SG SOLUTION


Avv. Sofia Sesana

Studio legale Gallotto e SG Solution - Milano

Nel processo di autovalutazione ai findi della Direttiva NIS2, bisogna tenere in debita considerazione la nozione di “collegamento” e di impresa “associata”.

La differenza chiave tra il diritto italiano e quello europeo

Nel diritto italiano (art. 2359 c.c.), esiste collegamento anche in assenza di controllo, quando una società esercita un’influenza notevole (in linea generale, almeno il 20% dei diritti di voto, 10% per le quotate).

Ai fini NIS2, invece, il riferimento è la Raccomandazione 2003/361/CE, richiamata dalla Determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale.

Secondo tale disciplina europea, sono “imprese collegate” solo quelle tra cui esiste una relazione di controllo, ossia:

  • maggioranza di voto;
  • diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori;
  • influenza dominante derivante da contratto o statuto;
  • controllo della maggioranza dei voti tramite accordo tra soci.

Il collegamento non è da confondere con l’associazione tra imprese, per cui l’unica definizione disponibile è quella europea, sempre recepita dalla Raccomandazione 2003/361/CE, secondo la quale tutte le imprese non identificabili come imprese collegate e tra le quali esiste la relazione seguente: un’impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un’altra impresa (impresa a valle).

Perchè è rilevante

La nozione di impresa collegata e di impresa accociata sono centrali per:

  • il calcolo degli effettivi;
  • la determinazione delle soglie finanziarie:
  • la corretta qualificazione come soggetto essenziale o importante.

La raccomandazione 2003/361/CE prevede che:

  • si utilizzino i dati dell’impresa o, se disponibili, i conti consolidati:
  • si aggreghino proporzionalmente i dati delle imprese associate (esempio: l’impresa A possiede il 30% del capitale di B, si calcolano 30 dipendenti su 100 come effettivi da integrare, così anche per il fatturato):
  • si aggiunga il 100% dei dati delle imprese collegate non già incluse nel consolidato (esempio: l’impresa A possiede il 60% del capitale di B, si considerano il 100% dei dipendenti nel calcolo degli effettivi e stesso metodo si utilizza per il fatturato).

Cosa fare operativamente ai fini NIS2

Per i gruppi è essenziale:

  • mappare le relazioni partecipative secondo i criteri UE;
  • verificare l’esistenza di diritti o accordi che possano integrare controllo;
  • coordinare area legale e amministrazione nella determinazione dei dati aggregati.

La NIS2 impone una lettura europea del concetto di gruppo: applicare automaticamente l’art. 2359 c.c. può condurre a classificazioni non corrette e a dichiarazioni non coerenti con il quadro normativo.

Avvocato Vincenzo Gallotto – Contributor 

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